Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 30/09/2003 n. 269

6. Nel comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: "nonchè la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonchè le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,".

7. Nel comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta è operata con l’aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell’organismo d’investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti periodici dell’organismo d’investimento. Nel caso in cui il regolamento dell’organismo d’investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l’aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell’organismo d’investimento e le eventuali modifiche, nonchè, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".

8. Il comma 4 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all’estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all’estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.".

9. Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d’investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 5 per cento".

10. Nel comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l’esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d’investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d’investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.".

11. Nel comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell’articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,". 11-bis. Sono abrogati l’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l’istituzione e il funzionamento del “Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste“.

Articolo 13 - Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modificazioni.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locu- zioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell’articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n.

 

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